Art. 12.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Bellillo,   Ministro   per  gli  affari
                              regionali
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Diliberto, Ministro della giustizia
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2