Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Bianco, Ministro dell'interno Diliberto, Ministro della giustizia Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2