Art. 2.
         Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo
  1.  Le  modificazioni  dello  statuto  e dell'atto costitutivo sono
approvate  con  le  modalita'  e  nei termini previsti per l'acquisto
della  personalita'  giuridica  dall'articolo  1,  salvo  i  casi  di
riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo.
  2.  Alla  domanda  sono allegati i documenti idonei a dimostrare la
sussistenza  dei  requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma,
del codice civile.
  3.  Per  le  fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione
necessaria  a  comprovare  il  rispetto delle disposizioni statutarie
inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si riporta il testo dell'art. 21, secondo comma, del
          codice civile:
              "Art. 21 (Deliberazioni dell'assemblea).
              (Omissis).
              Per  modificare  l'atto costitutivo e lo statuto, se in
          essi  non  e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di
          almeno  tre  quarti  degli  associati  e il voto favorevole
          della maggioranza dei presenti".