Art. 2. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo 1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalita' e nei termini previsti per l'acquisto della personalita' giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo. 2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile. 3. Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 21, secondo comma, del codice civile: "Art. 21 (Deliberazioni dell'assemblea). (Omissis). Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti".