Art. 4.
                       Iscrizioni nel registro
  1.   Nel   registro   devono  essere  indicati  la  data  dell'atto
costitutivo,  la  denominazione,  lo scopo, il patrimonio, la durata,
qualora  sia  stata determinata, la sede della persona giuridica e il
cognome,  il  nome  e  il  codice  fiscale  degli amministratori, con
menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
  2.  Nel  registro  devono altresi' essere iscritte le modificazioni
dell'atto  costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e
l'istituzione    di    sedi   secondarie,   la   sostituzione   degli
amministratori,  con  indicazione di quelli ai quali e' attribuita la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che
ordinano  lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome
dei  liquidatori  e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e'
espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.