Art. 5. Decentramento amministrativo 1. Le funzioni amministrative gia' attribuite all'autorita' governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.
Note all'art. 5: - Il libro I del codice civile reca: "Delle persone e della famiglia". - Per il titolo del titolo II, capo II, vedi note alle premesse.