Art. 5.
                    Decentramento amministrativo
  1.   Le   funzioni  amministrative  gia'  attribuite  all'autorita'
governativa  dalle  norme  del capo II, titolo II, libro I del codice
civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle
province autonome competenti.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  libro I del codice civile reca: "Delle persone e
          della famiglia".
              -  Per il titolo del titolo II, capo II, vedi note alle
          premesse.