Art. 6. Estinzione della persona giuridica 1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e da' comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 27 del codice civile, come modificato dal regolamento qui pubblicato. "Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare". - Si riporta il testo dell'art. 11, delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318: "Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche). - Quando la persona giuridica e' dichiarata estinta o quando l'associazione e' sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o piu' commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto. Quando lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea, la nomina puo' essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale".