Art. 6.
                 Estinzione della persona giuridica
  1.   La   prefettura,  la  regione  ovvero  la  provincia  autonoma
competente  accerta,  su  istanza  di  qualunque  interessato o anche
d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona
giuridica   previste   dall'articolo  27  del  codice  civile  e  da'
comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e
al  presidente  del  tribunale  ai  fini di cui all'articolo 11 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
  2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale
provvede  che  ne  sia data comunicazione ai competenti uffici per la
conseguente   cancellazione  dell'ente  dal  registro  delle  persone
giuridiche.
 
          Note all'art. 6:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 27 del codice civile,
          come modificato dal regolamento qui pubblicato.
              "Art.  27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre
          che  per  le cause  previste  nell'atto costitutivo e nello
          statuto,  la  persona giuridica si estingue quando lo scopo
          e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
              Le  associazioni  si  estinguono, inoltre, quando tutti
          gli associati sono venuti a mancare".
              -  Si riporta il testo dell'art. 11, delle disposizioni
          di  attuazione  del  codice  civile,  approvato  con  regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 318:
              "Art.  11  (Persone  giuridiche pubbliche). - Quando la
          persona   giuridica   e'   dichiarata   estinta   o  quando
          l'associazione  e' sciolta, il presidente del tribunale, su
          istanza  degli amministratori, dei soci, dei creditori, del
          pubblico  ministero  o  anche di ufficio, nomina uno o piu'
          commissari  liquidatori,  salvo che l'atto costitutivo o lo
          statuto  non preveda una diversa forma di nomina e a questa
          si  proceda  entro un mese dal provvedimento. La preventiva
          designazione  dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello
          statuto non ha effetto.
              Quando  lo scioglimento dell'associazione e' deliberato
          dall'assemblea,  la nomina puo' essere fatta dall'assemblea
          medesima  con  la maggioranza  prevista  dall'art.  21  del
          codice.
              Possono   essere   nominati   liquidatori   anche   gli
          amministratori uscenti.
              In  ogni  caso  la  nomina fatta dall'assemblea o nelle
          forme  previste  nell'atto costitutivo o nello statuto deve
          essere   comunicata   immediatamente   al   presidente  del
          tribunale".