Art. 7.
         Competenze delle regioni e delle province autonome
  1.  Il  riconoscimento delle persone giuridiche private che operano
nelle  materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo
14  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una
sola  regione,  e'  determinato  dall'iscrizione  nel  registro delle
persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  regolamento  le regioni a statuto ordinario istituiscono il
registro  delle  persone  giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando
non  abbiano  provveduto,  le regioni applicano le norme del presente
regolamento.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:
              "Art.  14  (Persone  giuridiche private). - E' delegato
          alle  regioni  l'esercizio delle funzioni amministrative di
          organi  centrali  e  periferici  dello Stato concernenti le
          persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che
          operano  esclusivamente  nelle  materie  di cui al presente
          decreto  e  le  cui  finalita'  statutarie  si  esauriscono
          nell'ambito di una sola regione".