Art. 7. Competenze delle regioni e delle province autonome 1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, e' determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: "Art. 14 (Persone giuridiche private). - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione".