Art. 8. Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione 1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorita' giudiziaria in tema di acquisto della personalita' giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti. 2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalita' previste nel presente regolamento.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 35 del codice civile, come modificato dal regolamento qui pubblicato: "Art. 35 (Disposizione penale). Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire un milione".