Art. 8.
   Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione
  1.  I  richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti
nel  codice  civile  e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle
corrispondenti    disposizioni   del   regolamento   medesimo.   Ogni
riferimento  a  competenze  dell'autorita'  giudiziaria  in  tema  di
acquisto  della  personalita' giuridica, di tenuta del registro delle
persone  giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla
prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.
  2.  Le  sanzioni  di  cui  all'articolo  35  del  codice  civile si
applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini
e secondo le modalita' previste nel presente regolamento.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 35 del codice civile,
          come modificato dal regolamento qui pubblicato:
              "Art.  35 (Disposizione penale). Gli amministratori e i
          liquidatori  che  non  richiedono  le iscrizioni prescritte
          sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da lire ventimila a lire un milione".