Art. 9. Norme speciali 1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo. 2. Nulla e' innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4. 3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi": "Art. 10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la loro attivita' di religione o di culto di poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso e' applicabile l'art. 3 delle presenti norme". - Si riporta il testo dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". - Per il titolo del libro I, capo II, del codice civile vedi note all'art. 5.