Art. 9.
                           Norme speciali
  1.   Le   norme   del  presente  regolamento  sono  applicabili  ai
procedimenti    di   riconoscimento   delle   associazioni   previste
dall'articolo  10  della  legge  20  maggio 1985, n. 222, fatto salvo
quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
  2.  Nulla  e'  innovato  nella  disciplina degli enti ecclesiastici
civilmente  riconosciuti,  in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222,
nonche'  degli  enti  civilmente  riconosciuti  in base alle leggi di
approvazione   di  intese  con  le  confessioni  religiose  ai  sensi
dell'articolo  8,  terzo  comma, della Costituzione. Nei confronti di
tali  enti  trovano  applicazione  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 3 e 4.
  3.  Sono  fatte  comunque salve le altre norme speciali derogatorie
rispetto  alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I,
titolo   II,   del  codice  civile,  alle  relative  disposizioni  di
attuazione e alle norme del presente regolamento.
 
          Note all'art. 9:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della  legge
          20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e
          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi":
              "Art.   10.  Le  associazioni  costituite  o  approvate
          dall'autorita'  ecclesiastica  non  riconoscibili  a  norma
          dell'articolo  precedente, possono essere riconosciute alle
          condizioni previste dal codice civile.
              Esse  restano  in  tutto  regolate  dalle leggi civili,
          salvi  la  competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la
          loro  attivita'  di  religione  o  di culto di poteri della
          medesima in ordine agli organi statutari.
              In  ogni  caso  e'  applicabile l'art. 3 delle presenti
          norme".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 8, terzo comma, della
          Costituzione:
              "I  loro  rapporti con lo Stato sono regolati per legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze".
              - Per il titolo del libro I, capo II, del codice civile
          vedi note all'art. 5.