Art. 2.
                       Emissione delle fatture
  1.  Per  i  servizi di cui all'articolo 1 e per le altre operazioni
accessorie   o   comunque  connesse  effettuate  dal  titolare  della
concessione, autorizzazione o licenza individuale, le fatture possono
essere emesse in unico esemplare ed ordinate secondo serie articolate
di numerazioni progressive; i corrispettivi soggetti all'imposta sono
indicati   complessivamente   in   fattura,  distinti  per  aliquota,
indipendentemente dalla loro spettanza al titolare della concessione,
autorizzazione  o  licenza  individuale  o agli altri soggetti di cui
all'articolo 7.
  2.  Il  secondo  esemplare  delle fatture puo' essere sostituito da
distinte meccanografiche di fatturazione ovvero da supporti magnetici
o  di  immagini  riportanti  tutti  gli elementi indicati in ciascuna
fattura.
  3.  Sulle  fatture  di  cui  al  comma  1  puo' essere indicato, in
sostituzione  del  numero di ordine progressivo, il numero telefonico
completo    di   ciascun   utente,   ovvero   altro   idoneo   codice
identificativo.
  4.  Nei  confronti  dello stesso utente puo' essere emessa un'unica
fattura per prestazioni rese in relazione a contratti distinti.
  5.  Le  variazioni  in  diminuzione  previste  dall'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni  possono essere indicate, mediante distinta
annotazione, nelle fatture emesse anche successivamente.
  6.  L'emissione  delle  fatture  relative  ai  contributi per nuovi
collegamenti,  traslochi,  variazioni di abbonato e altre prestazioni
accessorie  al  contratto  di  abbonamento,  incassati  presso locali
aperti  al  pubblico,  non  e'  obbligatoria  se non e' richiesta dal
cliente  non  oltre  il  momento di effettuazione dell'operazione. Le
eventuali  fatture  potranno essere emesse entro novanta giorni dalla
data di effettuazione dell'operazione.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  26 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto):
              "Art. 26 (Variazione dell'imponibile o dell'imposta). -
          Le  disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
          osservate,  in  relazione  al maggiore  ammontare, tutte le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica   di   inesattezze  della  fatturazione  o  della
          registrazione.
              Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente  alla registrazione di cui agli articoli 23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare  imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
          nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
          simili  o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
          di  procedure  concorsuali o di procedure esecutive rimaste
          infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
          sconti  previsti  contrattualmente,  il  cedente del bene o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai   sensi   dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione,   registrandola   a   norma  dell'art.  25.  Il
          cessionario   o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
          l'operazione  ai  sensi  di questo ultimo articolo, deve in
          tal  caso  registrare  la variazione a norma dell'art. 23 o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di
          rivalsa.
              Le disposizioni del comma precedente non possono essere
          applicate  dopo  il  decorso di un anno dalla effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti  e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione  che  abbiano  dato luogo all'applicazione del
          settimo comma dell'art. 21.
              La  correzione  di  errori materiali o di calcolo nelle
          registrazioni  di  cui  agli  articoli  23, 25 e 39 e nelle
          liquidazioni  periodiche  di cui agli articoli 27 e 33 deve
          essere   fatta   mediante   annotazione   delle  variazioni
          dell'imposta  in  aumento nel registro di cui all'art. 23 e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di  cui  all'art. 25. Con le stesse modalita' devono assere
          corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24, gli errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
              Le  variazioni  di  cui  al  secondo comma e quelle per
          errori  di  registrazione  di  cui  al quarto comma possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui  agli  articoli  23 e 24 e sul registro di cui all'art.
          25".