Art. 3.
                     Registrazione delle fatture
  1.   Il   titolare  della  concessione,  autorizzazione  o  licenza
individuale,  entro  il  mese  successivo  a ciascun trimestre, per i
servizi  e  le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, effettua le
annotazioni  di  cui  al primo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, su supporti
cartacei  oppure su supporti magnetici o di immagini, contenenti, per
ciascuna fattura, i dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
I  supporti  magnetici  o di immagini devono essere leggibili in ogni
momento, con mezzi messi a disposizione dal predetto titolare.
  2.  Le  registrazioni  di  cui  al  comma  1  possono  anche essere
effettuate  riepilogativamente  mediante annotazione delle risultanze
complessive  di tutte le fatture emesse nel corso di ciascun mese del
trimestre, riportando nello stesso registro con riferimento ai valori
complessivi  le eventuali variazioni o correzioni di cui all'articolo
26  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sempreche' le singole operazioni risultino individuabili in base
alle  scritture  contabili  obbligatorie  a norma del codice civile o
delle leggi in materia delle imposte sui redditi.
  3.  Le  fatture  relative  ai  contributi  per  nuovi collegamenti,
traslochi,  variazioni  di abbonato e altre prestazioni accessorie al
contratto  di  abbonamento possono essere annotate riepilogativamente
per tutte le operazioni effettuate in ogni giornata.
  4.  La  data  di  emissione  delle fatture puo' essere indicata nei
registri  con  un'unica annotazione per tutte le fatture emesse nello
stesso giorno.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 23 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
              "Art.   23   (Registrazione   delle   fatture).   -  Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,   nell'ordine   della   loro   numerazione   e  con
          riferimento  alla  data  della  loro emissione, in apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art.  21, devono essere registrate entro il termine di
          emissione   e   con  riferimento  al  mese  di  consegna  o
          spedizione dei beni.
              Per  ciascuna  fattura devono essere indicati il numero
          progressivo  e  la  data  di emissione di essa, l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta,  distinti  secondo l'aliquota applicata, e la
          ditta,  denominazione o ragione sociale del cessionario del
          bene  o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
          di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  17, del cedente o del
          prestatore.
              Se  l'altro  contraente  non  e' un'impresa, societa' o
          ente   devono   essere  indicati,  in  luogo  della  ditta,
          denominazione  o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di  cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
          in   luogo   dell'ammontare   dell'imposta,  il  titolo  di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              Nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma dell'art. 6 le
          fatture  emesse devono essere registrate anche dal soggetto
          destinatario  in  apposito  registro, bollato e numerato ai
          sensi  dell'art.  39, secondo modalita' e termini stabiliti
          con apposito decreto ministeriale".
              - Per  il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, vedi in nota
          all'art. 2.