Art. 3. Registrazione delle fatture 1. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, entro il mese successivo a ciascun trimestre, per i servizi e le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, effettua le annotazioni di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, contenenti, per ciascuna fattura, i dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. I supporti magnetici o di immagini devono essere leggibili in ogni momento, con mezzi messi a disposizione dal predetto titolare. 2. Le registrazioni di cui al comma 1 possono anche essere effettuate riepilogativamente mediante annotazione delle risultanze complessive di tutte le fatture emesse nel corso di ciascun mese del trimestre, riportando nello stesso registro con riferimento ai valori complessivi le eventuali variazioni o correzioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreche' le singole operazioni risultino individuabili in base alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o delle leggi in materia delle imposte sui redditi. 3. Le fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e altre prestazioni accessorie al contratto di abbonamento possono essere annotate riepilogativamente per tutte le operazioni effettuate in ogni giornata. 4. La data di emissione delle fatture puo' essere indicata nei registri con un'unica annotazione per tutte le fatture emesse nello stesso giorno.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale". - Per il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 2.