Art. 5.
                     Registrazioni riepilogative
  1.  Le  risultanze  delle  registrazioni  previste  dai  precedenti
articoli  3 e 4 sono annotate in apposite registrazioni riepilogative
da  predisporre  entro  il  termine  previsto  per  le annotazioni di
liquidazione di cui al successivo articolo 6.
  2.  L'adempimento  dell'obbligo  previsto  dall'articolo  2215  del
codice   civile   e'   richiesto   unicamente  per  le  registrazioni
riepilogative.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 2215 del codice civile:
              "Art.  2215 (Libro giornale e libro degli inventari). -
          Il  libro  giornale  e  il  libro degli inventari, prima di
          essere    messi    in    uso,    devono   essere   numerati
          progressivamente  in  ogni  pagina e bollati in ogni foglio
          dall'ufficio  del  registro  delle  imprese  o da un notaio
          secondo le disposizioni speciali.
              L'ufficio  del  registro  o  il  notaio deve dichiarare
          nell'ultima  pagina  dei  libri  il numero dei fogli che li
          compongono.".