Art. 5. Registrazioni riepilogative 1. Le risultanze delle registrazioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 sono annotate in apposite registrazioni riepilogative da predisporre entro il termine previsto per le annotazioni di liquidazione di cui al successivo articolo 6. 2. L'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2215 del codice civile e' richiesto unicamente per le registrazioni riepilogative.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2215 del codice civile: "Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). - Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.".