Art. 6.
         Liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici
  1.  Le  liquidazioni e i versamenti periodici di cui all'articolo 1
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
devono essere eseguiti dal titolare della concessione, autorizzazione
o licenza individuale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo
a  ciascun trimestre solare; entro tale mese devono essere presentate
le   relative   dichiarazioni  periodiche.  Ai  fini  delle  predette
liquidazioni  e  dichiarazioni periodiche deve tenersi conto di tutte
le  operazioni  per  le  quali  le  registrazioni devono eseguirsi in
relazione al periodo cui le stesse si riferiscono.
 
          Note all'art. 6:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   23  marzo  1998,  n.  100
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione e la
          razionalizzazione   di   alcuni  adempimenti  contabili  in
          materia  di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.
          3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come
          modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica 14
          ottobre 1999, n. 542:
              "Art.  1  (Dichiarazioni  e versamenti periodici). - 1.
          Entro  il  giorno  16  di  ciascun  mese,  il  contribuente
          determina   la   differenza   tra  l'ammontare  complessivo
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  esigibile  nel  mese
          precedente,  risultante  dalle  annotazioni  eseguite  o da
          eseguire  nei  registri  relativi  alle fatture emesse o ai
          corrispettivi   delle   operazioni   imponibili,  e  quello
          dell'imposta,  risultante  dalle  annotazioni eseguite, nei
          registri  relativi  ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
          base  dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
          i  quali  il diritto alla detrazione viene esercitato nello
          stesso   mese   ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633. Gli
          elementi   necessari   per  il  calcolo  dell'imposta  sono
          indicati  in  apposita sezione dei registri delle fatture o
          dei corrispettivi.
              2.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  1999, i dati
          contabili   riepilogativi   delle  liquidazioni  periodiche
          effettuate  ai  sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
          agli  altri  elementi  richiesti,  in  apposito  modello di
          dichiarazione  da  approvare con decreto dirigenziale. Tale
          dichiarazione   e'   presentata   anche   nell'ipotesi   di
          liquidazione  con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
          presentazione  della dichiarazione periodica i contribuenti
          non   soggetti   per   l'anno   in   corso  all'obbligo  di
          presentazione  della  dichiarazione  annuale  I.V.A.  o  di
          effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel
          corso  dello  stesso  anno  non  vengano  meno  le predette
          condizioni  di  esonero, nonche' i soggetti di cui all'art.
          88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917.  Le  persone  fisiche  presentano la dichiarazione
          sempreche'   abbiano  realizzato  nell'anno  precedente  un
          volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.
              2-bis.  In caso di determinazione separata dell'imposta
          in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una
          sola  dichiarazione  riepilogativa  per ciascun periodo. In
          caso   di   liquidazioni  periodiche  separate  concernenti
          periodi  mensili  e trimestrali, effettuate contestualmente
          entro  il  termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni
          mensili,  il  contribuente  presenta una sola dichiarazione
          contenente   i   dati   riepilogativi   delle  liquidazioni
          effettuate.
              2-ter.  I  contribuenti  presentano la dichiarazione di
          cui  al  comma 2  entro  l'ultimo giorno del mese nel quale
          vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1
          e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite
          della  Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate.
          I  soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  trasmettono  la  dichiarazione  in via telematica
          entro  l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a quello di
          presentazione.
              3.  A partire dal periodo di imposta in corso alla data
          di   entrata   in   vigore  del  presente  regolamento,  il
          contribuente   che   affida   a   terzi   la  tenuta  della
          contabilita'  e  ne  abbia  dato  comunicazione all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente nella prima
          dichiarazione  annuale presentata nell'anno successivo alla
          scelta  operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo
          della  differenza  di  imposta relativa al mese precedente,
          all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
          Per  coloro  che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
          dalla seconda liquidazione periodica.
              4.   Entro   il  termine  stabilito  nel  comma  1,  il
          contribuente  versa  l'importo della differenza nei modi di
          cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
          della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
          il   limite   di   lire  cinquantamila,  il  versamento  e'
          effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
              5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
          4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli
          articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972, con
          riferimento ai termini ivi stabiliti".