Art. 6. Liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici 1. Le liquidazioni e i versamenti periodici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, devono essere eseguiti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare; entro tale mese devono essere presentate le relative dichiarazioni periodiche. Ai fini delle predette liquidazioni e dichiarazioni periodiche deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali le registrazioni devono eseguirsi in relazione al periodo cui le stesse si riferiscono.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: "Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. 2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire. 2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate. 2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione. 3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. 4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".