Art. 3.
1. Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con
periodicita' almeno trimestrale alla regione o alla provincia
autonoma di appartenenza, secondo le modalita' definite da queste
ultime, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative
ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di
compilazione della scheda di dimissione, fatte salve diverse
disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a prevalente
carattere socio-assistenziale quali le residenze sanitarie
assistenziali, le comunita' protette, le strutture manicomiali
residuali, e gli istituti di ricovero di cui all'articolo 26 della
legge 28 dicembre 1978, n. 833.
2. Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche
attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche,
la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni
rilevate attraverso le schede di dimissione.
3. Le regioni e le province autonome inviano semestralmente al
Ministero della sanita', Dipartimento della programmazione, su
archivi magnetici e con le modalita' stabilite nell'ambito del
sistema informativo sanitario, le sottoelencate informazioni,
riportate con la stessa numerazione utilizzata nel comma 1
dell'articolo 1, che costituiscono debito informativo nei confronti
del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate
nell'allegato disciplinare tecnico:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice sanitario individuale;
11) regione di residenza;
12) azienda unita' sanitaria locale di residenza;
13) regime di ricovero;
14) data di ricovero;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
21) unita' operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
23) modalita' di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
29) diagnosi secondarie;
30) intervento chirurgico principale o parto;
31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o
terapeutiche.
4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della
sanita':
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative ai
dimessi nel primo semestre dell'anno in corso;
b) entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai
dimessi nel secondo semestre dell'anno precedente ed eventuali
correzioni ed integrazioni riguardanti il primo semestre.
5. Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome,
le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati
possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate
attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in
forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni
in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al
trattamento dei dati personali.
6. Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui
all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi
disgiunti. Il Ministero della sanita', le regioni e le province
autonome individuano i servizi che possono procedere alla
ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente per il
tempo e nei modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario
nazionale. Ciascun trattamento dei dati e' attuato nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge
28 dicembre 1978, n. 833:
"Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le
prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri
servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante
convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno
schema tipo approvato dal Ministro della sanita', sentito
il Consiglio sanitario nazionale.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, vedi nelle note alle premesse.
Note al disciplinare tecnico:
- La legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997,
supplemento ordinario.
- La legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in
materia di finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1991, n. 305.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 190/L alla Gazzetta Ufficiale del
3 novembre 1999, n. 258.
- La circolare del Ministero della sanita' del 24 marzo
2000, n. 5: "Indicazioni applicative del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero - disposizioni in
materia di assistenza sanitaria ", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000.
- Il decreto del Ministero della sanita' del
17 settembre 1986: "Determinazione delle codifiche da
utilizzare in tutti gli scambi di informazioni tra i
soggetti interessati al Sistema informativo sanitario", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre
1986.
- La citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n.
360.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 18, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - 1-17. (Omissis).
18. Le prestazioni strettamente e direttamente
correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate
al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero
stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva
relativa al ricovero e non sono soggette alla
partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I
relativi referti devono essere allegati alla cartella
clinica che costituisce il diario del ricovero.".