Art. 2. L'Amministrazione del Fondo per il Culto e' autorizzata: a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B); b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C). Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» dell'Amministrazione del Fondo per il Culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge. Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potra' l'Amministrazione del Fondo per il Culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.