Art. 2. 
 
  L'Amministrazione del Fondo per il Culto e' autorizzata: 
 
    a) ad accertare e riscuotere, secondo  le  leggi  in  vigore,  le
proprie entrate riguardanti l'esercizio  finanziario  dal  1°  luglio
1900 al 30 giugno 1901, in  conformita'  dello  stato  di  previsione
annesso alla presente legge (tabella B); 
 
    b) a far  pagare  le  proprie  spese  ordinarie  e  straordinarie
relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900  al  30  giugno
1901, in conformita' dello stato di previsione annesso alla  presente
legge (tabella C). 
 
  Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della  legge
sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto  17
febbraio 1884,  n.  2016,  sono  considerate  «Spese  obbligatorie  e
d'ordine»  dell'Amministrazione  del  Fondo  per  il   Culto   quelle
descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge. 
 
  Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2,  annesso  alla
presente legge, potra'  l'Amministrazione  del  Fondo  per  il  Culto
aprire  crediti,  mediante  mandati  a  disposizione  dei  funzionari
incaricati.