Art. 3. 
 
  La detta Amministrazione del Fondo per il Culto e' autorizzata: 
 
    a) ad accertare e riscuotere, secondo  le  leggi  in  vigore,  le
entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di  Roma
riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al  30  giugno
1901, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente
legge (tabella D); 
 
    b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del  Fondo  di
beneficenza e di religione  nella  citta'  di  Roma  per  l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1900 al  30  giugno  1901,  in  conformita'
dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella E). 
 
  Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della  legge
sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto  17
febbraio 1884,  n.  2016,  sono  considerate  «Spese  obbligatorie  e
d'ordine» del Fondo di beneficenza e di  religione  nella  citta'  di
Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge. 
 
  Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4,  annesso  alla
presente legge, la detta  Amministrazione  del  Fondo  per  il  Culto
potra', per il Fondo di beneficenza e di religione  nella  citta'  di
Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei  funzionari
incaricati.