Art. 3. La detta Amministrazione del Fondo per il Culto e' autorizzata: a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella D); b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformita' dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella E). Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge. Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il Culto potra', per il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.