Art. 2.
                         Contributo statale
  1.  Lo  Stato  eroga  alle  regioni, alle province, ai comuni, alle
unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane
un  contributo  parametrato  ai maggiori  oneri sostenuti a decorrere
dall'anno 1999 in relazione ai contratti di servizio stipulati per la
gestione  dei  servizi  di  trasporto  pubblico regionale e locale ai
sensi  degli  articoli  18  e  19 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422.
  2.  L'ammontare  del  contributo  per  l'anno  1999 e' determinato,
secondo l'art. 9, comma 5, della legge n. 472 del 1999, in lire 1.100
miliardi.  Per gli anni successivi l'ammontare del contributo statale
e' valutato in base alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione
degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Dette
maggiori   entrate  sono  individuate  nelle  risorse  derivanti  dal
pagamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto (I.V.A.) da parte delle
regioni,  delle  province,  dei comuni, delle unioni di comuni, delle
citta'  metropolitane e delle comunita' montane in sede di esecuzione
dei  contratti  di  servizio stipulati per la gestione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19
del  decreto  legislativo  n.  422  del  1997.  Sono  preliminarmente
detratte le quote dell'imposta spettanti alla Unione europea e quelle
attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di
Trento  e  Bolzano  ed  alle regioni a statuto ordinario in base alla
vigente normativa.
  3.  Alle  regioni  a  statuto  speciale,  alle province autonome di
Trento  e Bolzano ed alle province, ai comuni, alle unioni di comuni,
alle   citta'   metropolitane  ed  alle  comunita'  montane  in  esse
territorialmente  ricompresi  il contributo statale viene corrisposto
nei  limiti  delle maggiori risorse derivanti dall'imposta sul valore
aggiunto percepita dallo Stato in ciascuna regione a statuto speciale
ed  in  ciascuna  provincia  autonoma,  detratta  la  quota spettante
all'Unione europea, in base alla vigente normativa.