Art. 2. Contributo statale 1. Lo Stato eroga alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti a decorrere dall'anno 1999 in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 2. L'ammontare del contributo per l'anno 1999 e' determinato, secondo l'art. 9, comma 5, della legge n. 472 del 1999, in lire 1.100 miliardi. Per gli anni successivi l'ammontare del contributo statale e' valutato in base alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Dette maggiori entrate sono individuate nelle risorse derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) da parte delle regioni, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane e delle comunita' montane in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Sono preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa. 3. Alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane in esse territorialmente ricompresi il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle maggiori risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato in ciascuna regione a statuto speciale ed in ciascuna provincia autonoma, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa.