Art. 3.
Oneri  conseguenti  all'applicazione  dell'art.  19  della  legge  19
                        novembre 1997, n. 422
  1. I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 19 della
legge  19 novembre  1997,  n.  422,  ed  in  relazione ai quali viene
corrisposto il contributo statale di cui all'art. 2, sono individuati
nell'imposta sul valore aggiunto alla quale sono soggetti i contratti
di  servizio  per  la  gestione  dei  servizi  di  trasporto pubblico
regionale e locale.