Art. 3. Oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 19 della legge 19 novembre 1997, n. 422 1. I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 19 della legge 19 novembre 1997, n. 422, ed in relazione ai quali viene corrisposto il contributo statale di cui all'art. 2, sono individuati nell'imposta sul valore aggiunto alla quale sono soggetti i contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.