Art. 4. Erogazione del contributo statale 1. Il contributo statale spettante alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige viene erogato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il contributo statale spettante ai predetti enti locali viene assegnato alle regioni le quali provvedono alla successiva distribuzione. Il contributo statale spettante alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia viene erogato dal Ministero dell'interno. 2. Il contributo statale, a decorrere dall'anno 2001, viene erogato in due rate. La prima rata viene corrisposta entro il 30 giugno di ciascun anno nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 che gli enti attestano di dover sostenere nell'anno di competenza mediante apposita certificazione da redigere in base ai modelli di cui agli allegati A e B e da trasmettere entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno. La seconda rata del contributo statale viene corrisposta entro il 30 novembre dell'anno successivo in misura pari alla differenza tra i pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 effettuati nell'anno di competenza, da attestare mediante apposita certificazione da trasmettere entro il termine perentorio del 30 aprile e da redigere secondo i modelli di cui agli allegati A1 e B1, ed il contributo erogato con la prima rata. 3. Le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalita' del comma 2, provvedono ad attestare mediante apposita certificazione da redigere in base ai modelli di cui agli allegati C e C1, anche i pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'art. 3 effettuati dagli enti locali ricompresi nel loro territorio. A tale fine i predetti enti locali trasmettono le proprie certificazioni alle regioni e province autonome di appartenenza secondo i modelli di cui agli allegati D e D1. Le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono i certificati entro i termini di cui al comma 2. 4. In sede di attestazione dei pagamenti effettuati mediante apposita certificazione da redigere secondo i modelli di cui agli allegati A1, B1, C1 e D1, gli enti interessati alla corresponsione del contributo statale devono dichiarare che i soggetti ai quali, mediante contratto di servizio, e' stata affidata la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale hanno tenuto conto, nelle dichiarazioni dell'IVA che periodicamente devono effettuare in base alle vigente normativa in materia fiscale, dell'imposta pagata dagli enti in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. A tale fine i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano specifica dichiarazione agli enti interessati. 5. Per l'anno 2000 gli enti interessati inviano i certificati di cui ai commi 2 e 3, secondo i modelli di cui agli allegati A, B e C, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, per l'attribuzione della prima rata del contributo statale entro novanta giorni decorrenti dalla predetta pubblicazione. Per l'erogazione della seconda rata del contributo statale entro il termine del 30 novembre 2001 gli enti interessati trasmettono i certificati di cui ai commi 2 e 3, secondo i modelli di cui agli allegati A1, B1 e C1, entro il termine perentorio del 30 aprile 2001. 6. Per l'attribuzione del contributo statale spettante per l'anno 1999 gli enti interessati attestano i pagamenti delle spese relativi agli oneri di cui all'art. 3 effettuati nell'anno 1999 mediante apposita certificazione da redigere secondo i modelli di cui agli allegati A1, B1 e C1 e da trasmettere entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Il contributo statale viene erogato entro novanta giorni decorrenti dalla predetta pubblicazione. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono i certificati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Le province, i comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 Il Ministro dell'interno Bianco p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Giarda Il Ministro delle finanze Del Turco p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione Angelini