Art. 4.
                  Erogazione del contributo statale
  1.  Il  contributo  statale  spettante  alle regioni, alle province
autonome  di Trento e Bolzano, nonche' alle province, ai comuni, alle
unioni di comuni, alle citta' metropolitane ed alle comunita' montane
delle  regioni  Valle  d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige  viene  erogato  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il contributo statale spettante ai predetti
enti  locali  viene  assegnato  alle regioni le quali provvedono alla
successiva   distribuzione.  Il  contributo  statale  spettante  alle
province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle citta' metropolitane
ed alle comunita' montane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle
d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia viene
erogato dal Ministero dell'interno.
  2. Il contributo statale, a decorrere dall'anno 2001, viene erogato
in  due  rate.  La prima rata viene corrisposta entro il 30 giugno di
ciascun  anno  nel  limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese
relative agli oneri di cui all'art. 3 che gli enti attestano di dover
sostenere nell'anno di competenza mediante apposita certificazione da
redigere  in  base  ai  modelli  di  cui  agli  allegati  A  e B e da
trasmettere  entro  il  termine perentorio del 28 febbraio di ciascun
anno.  La seconda rata del contributo statale viene corrisposta entro
il  30 novembre  dell'anno  successivo in misura pari alla differenza
tra  i  pagamenti  delle  spese relative agli oneri di cui all'art. 3
effettuati  nell'anno  di  competenza, da attestare mediante apposita
certificazione  da  trasmettere  entro  il  termine perentorio del 30
aprile  e da redigere secondo i modelli di cui agli allegati A1 e B1,
ed il contributo erogato con la prima rata.
  3.  Le  regioni  Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  secondo  le modalita' del comma 2,
provvedono  ad attestare mediante apposita certificazione da redigere
in  base  ai  modelli  di cui agli allegati C e C1, anche i pagamenti
delle  spese  relative  agli oneri di cui all'art. 3 effettuati dagli
enti  locali  ricompresi  nel loro territorio. A tale fine i predetti
enti  locali  trasmettono  le  proprie  certificazioni alle regioni e
province  autonome  di  appartenenza  secondo  i  modelli di cui agli
allegati D e D1. Le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le
province autonome di Trento e Bolzano trasmettono i certificati entro
i termini di cui al comma 2.
  4.  In  sede  di  attestazione  dei  pagamenti  effettuati mediante
apposita  certificazione  da  redigere  secondo i modelli di cui agli
allegati  A1,  B1,  C1 e D1, gli enti interessati alla corresponsione
del  contributo  statale  devono  dichiarare che i soggetti ai quali,
mediante  contratto  di  servizio,  e' stata affidata la gestione del
servizio di trasporto pubblico regionale e locale hanno tenuto conto,
nelle  dichiarazioni dell'IVA che periodicamente devono effettuare in
base  alle  vigente normativa in materia fiscale, dell'imposta pagata
dagli  enti in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati
ai  sensi  degli  articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del
1997.  A  tale  fine  i  soggetti  esercenti  i  servizi di trasporto
pubblico  regionale  e locale presentano specifica dichiarazione agli
enti interessati.
  5.  Per  l'anno  2000 gli enti interessati inviano i certificati di
cui  ai commi 2 e 3, secondo i modelli di cui agli allegati A, B e C,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente  decreto, per l'attribuzione della prima rata del contributo
statale entro novanta giorni decorrenti dalla predetta pubblicazione.
Per  l'erogazione  della seconda rata del contributo statale entro il
termine  del  30  novembre  2001  gli  enti interessati trasmettono i
certificati  di  cui  ai  commi  2 e 3, secondo i modelli di cui agli
allegati A1, B1 e C1, entro il termine perentorio del 30 aprile 2001.
  6.  Per  l'attribuzione del contributo statale spettante per l'anno
1999  gli enti interessati attestano i pagamenti delle spese relativi
agli  oneri  di  cui  all'art.  3  effettuati nell'anno 1999 mediante
apposita  certificazione  da  redigere  secondo i modelli di cui agli
allegati  A1, B1 e C1 e da trasmettere entro il termine perentorio di
trenta  giorni  decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  presente  decreto.  Il
contributo  statale  viene  erogato  entro  novanta giorni decorrenti
dalla predetta pubblicazione.
  7.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
trasmettono  i  certificati  al  Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione  economica  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello Stato. Le province, i comuni, le unioni di comuni, le
citta'  metropolitane,  ad  eccezione  di  quelli delle regioni Valle
d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia e Trentino-Alto Adige, trasmettono i
certificati   al   Ministero   dell'interno   per  il  tramite  delle
prefetture.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2000

                      Il Ministro dell'interno
                               Bianco

               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                               Giarda

                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco

                    p. Il Ministro dei trasporti
                         e della navigazione
                              Angelini