Art. 2.
Nuove domande di A.I.C.
1. Le domande di A.I.C. di medicinali prodotti utilizzando
materiali di partenza come definiti nella sezio-ne 2 della linea
guida TSE, presentate successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, devono essere corredate dal relativo certificato
TSE o, in alternativa, quando per uno o piu' dei materiali di
partenza il certificato TSE non e' disponibile, dalla documentazione
scientifica che dimostra che il materiale di partenza rispetta i
nuovi requisiti in merito alle TSE.
2. Le domande di cui al precedente comma 1 devono essere
accompagnate dalla dichiarazione di conformita' all'allegato della
direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE,
compilata in accordo al modello riportato nell'allegato D-1 del
presente decreto.