Art. 3.
Medicinali gia' autorizzati e domande di autorizzazione
all'immissione in commercio gia' presentate
1. I titolari di medicinali autorizzati ed effettivamente
commercializzati e i richiedenti l'A.I.C. di medicinali la cui
domanda sia stata depositata prima dell'entrata in vigore del
presente decreto devono presentare, in unica copia indirizzata a:
"Ministero della sanita', Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza uffici IV - X", entro il 15 febbraio
2001, l'elenco completo dei propri prodotti, sia su supporto cartaceo
che in formato elettronico, suddiviso come segue:
a) medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come
definiti nella sezione 2 della linea guida TSE per i quali sono stati
presentati i certificati TSE; riportare i dati conformemente
all'allegato I del presente decreto;
b) medicinali prodotti utilizzando materiali di partenza come
definiti nella sezione 2 della linea guida TSE per uno o piu' dei
quali non sono stati presentati i certificati TSE ed e' stata
presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che
dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in
merito alle TSE; riportare i dati conformemente all'allegato II del
presente decreto;
c) medicinali prodotti senza utilizzare materiali di partenza
come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE; riportare i dati
conformemente all'allegato III del presente decreto;
d) medicinali per i quali non sono stati acquisiti i dati
necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti
raggruppamenti; riportare i dati conformemente all'allegato IV del
presente decreto.
2. L'elenco di cui sopra deve essere completato dalla dichiarazione
di conformita' all'allegato della direttiva 75/318/CEE, come
modificato dalla direttiva 1999/82/CE, compilata in accordo al
modello riportato nell'allegato D-2 del presente decreto.
3. Quando disponibili, i certificati TSE devono essere presentati,
in copia conforme all'originale, entro il 15 febbraio 2001 al
Ministero della sanita', Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza, ufficio IV.
4. Per i medicinali di cui alla lettera b), del precedente comma 1,
deve essere presentata entro il 15 febbraio 2001 al Ministero della
sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza - Ufficio IV, una formale domanda di variazione di
tipo II, corredata dalla documentazione sopra indicata.
5. Per i medicinali la cui autorizzazione all'immissione in
commercio risulta sospesa alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i documenti di cui ai precedenti commi devono essere
presentati, secondo le modalita' sopra indicate, al momento
dell'avvio della procedura di revoca della sospensione.