Art. 4.
Effetti sospensivi
1. Il mancato adeguamento, per carenza di documentazione o per
inidoneita' della stessa, ai criteri enunciati nell'allegato alla
direttiva 75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE,
secondo le modalita' precisate nel presente decreto, comporta la
sospensione dell'iter istruttorio della domanda di A.I.C. oppure
l'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178.
Art. 5.
Presentazione dei dati in formato elettronico
1. I dati per i quali e' previsto dal presente decreto l'inoltro in
formato elettronico devono essere presentati conformemente alle
modalita' indicate nel sito internet del Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
(http://www.sanita.it/farmaci/).