Art. 6.
Disposizioni finali
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il decreto del Ministro della sanita' del 20 gennaio 1999, recante:
"Misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione
clinica di medicinali contenenti materiali di origine animale e'
cosi' modificato:
a) nella parte relativa alla sperimentazione di medicinali
l'espressione "materiali di origine bovina" e' sostituita
dall'espressione "materiali di partenza, come definiti nella sezione
2 della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione
all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia
spongiforme animale" e l'espressione "encefalopatia spongiforme
bovina" e' sostituita dall'espressione "encefalopatie spongiformi
trasmissibili".
2. Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la
registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione.
Roma, 28 dicembre 2000
Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2001
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 1.