Art. 6.
                         Disposizioni finali

  1.  A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il  decreto  del Ministro della sanita' del 20 gennaio 1999, recante:
"Misure  relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione
clinica  di  medicinali  contenenti  materiali  di origine animale e'
cosi' modificato:
    a) nella   parte  relativa  alla  sperimentazione  di  medicinali
l'espressione   "materiali   di   origine   bovina"   e'   sostituita
dall'espressione  "materiali di partenza, come definiti nella sezione
2 della linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione
all'uomo,  tramite  farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia
spongiforme   animale"  e  l'espressione  "encefalopatia  spongiforme
bovina"  e'  sostituita  dall'espressione  "encefalopatie spongiformi
trasmissibili".
  2.  Il  presente  decreto,  inviato agli organi di controllo per la
registrazione,   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  ed  entra  in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione.
    Roma, 28 dicembre 2000

                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2001
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 1.