Art. 5.
L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo "Istituto nord est qualita' - INEQ" e'
tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di
impartire.