L'ISPETTORE GENERALE CAPO
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto   Fondo  di  rotazione  e  successive
modificazioni ed integrazione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
   Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle  competenze  del  CIPE,  che devolve al Ministero del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  la
determinazione,  d'intesa  con  le  amministrazioni competenti, e nel
rispetto  delle  attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del
Ministero  per  il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
nell'ambito  delle  direttive  generali  dettate  dal  CIPE  ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il  decreto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  15  maggio 2000, relativo all'attribuzione
delle  quote  di  confinanziamento  nazionale a carico della legge n.
183/1987  per  gli interventi di politica comunitaria che, al fine di
assicurare  l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito  un  apposito gruppo di lavoro presso il dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E;
  Vista  la  delibera CIPE 9 luglio 1998 che stabilisce, tra l'altro,
le    modalita'   di   riprogrammazione   dei   programmi   operativi
dell'obiettivo  5a,  nonche'  le  condizioni  per  il reintegro della
suddetta  somma  resa  disponibile  per  la  ricostruzione delle zone
terremotate;
  Visto  l'accordo  raggiunto  in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  in  data  30 luglio 1998,  in  ordine  al  ridimensionamento
finanziario   dei   programmi  operativi  dell'obiettivo  5a,  azioni
indirette,   nelle   regioni  fuori  obiettivo  1,  che  ha  messo  a
disposizione  del  fondo  di  solidarieta' "pro terremoto" 95.000.000
euro  per  la  ricostruzione  delle  aree  dell'Umbria e delle Marche
colpite  dall'evento sismico, a valere sulle risorse comunitarie gia'
assegnate;
  Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n.
5721 e n. 382, rispettivamente in data 27 settembre 1999 e 26 gennaio
2000,  con  le  quali,  a  seguito  del raggiungimento del livello di
attuazione  previsto  dalla  delibera  9  luglio 1998, si richiede il
reintegro  delle  risorse comunitarie stornate dall'obiettivo 5a, per
un importo di L. 87.535.862.295 (45.208.500 euro), nonche' la nota n.
6983 del 13 dicembre 2000;
  Viste  le  risultanze  del  gruppo di lavoro presso il dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministero  del  tesoro  15  maggio 2000, nella riunione
svoltasi  in  data  13  dicembre  2000  con  la  partecipazione delle
amministrazioni interessate;
                              Decreta:
  1.  L'ammontare  delle  risorse da integrare a favore delle regioni
dell'obiettivo  5a,  azioni  indirette (regioni fuori obiettivo 1) e'
fissato  in  L. 87.535.862.295  (45.208.500  euro),  a  valere  sulle
risorse   del  Fondo  di  rotazione  ex  lege  n.  183/1987,  secondo
l'articolazione  riportata  nella  tabella  allegata,  che cosituisce
parte integrante del presente decreto.
  2.  La  quota  a  carico del Fondo di rotazione viene erogata sulla
base della richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole
e forestali.
  3.  Il  predetto  Ministero  invia  al  sistema  informativo  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  (SIRGS)  i dati per le necessarie
rilevazioni.
  4.  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2001
                                   L'ispettore generale capo: Amadori