IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione

  Vista  la  domanda  in data 22 aprile 1992 con la quale la Societa'
idrominerale  romana  Bognanco S.r.l. ha chiesto la revisione ai fini
della   conferma  del  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale
denominata "Appia" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria
"Acqua minerale Appia", sita in comune di Roma;
  Vista la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 1999 del
12 aprile  1999 con la quale la concessione mineraria "Acqua minerale
Appia"  e'  stata  trasferita  ed  intestata  alla  Societa' Sorgenti
S.p.a., con sede in Aprilia, via Enna, 4;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore
di  sanita'  espresso  nella seduta del 22 novembre 2000: "favorevole
affinche'    la    Societa'    Sorgenti   S.p.a.   possa   continuare
l'utilizzazione   dell'acqua   minerale   Appia   di   Roma  ai  fini
dell'imbottigliamento  e  della  vendita  riportando  in etichetta la
seguente  dicitura:  "puo'  avere  effetti  diuretici  .  La dicitura
"stimola  la digestione potra' essere confermata solo a seguito della
presentazione  di  una  nuova  sperimentazione  clinica  condotta con
metodi  piu'  moderni  e  fondata  su  dati  piu' oggettivi (quali ad
esempio  lo  studio  dello  svuotamento  gastrico,  dello svuotamento
colecistico)";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   confermato  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale
"Appia"  che  sgorga  nell'ambito  della concessione mineraria "Acqua
minerale Appia", sita in comune di Roma.