IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione

  Vista  la  domanda  in  data  8 maggio  1992  con la quale la ditta
Massenzi  Evelino,  con  sede  in  Foligno  (Perugia),  via  Fonti di
Sassovivo,  ha  chiesto  la  revisione  ai  fini  della  conferma del
riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale denominata "Sassovivo"
che  sgorga  nell'ambito  dell'omonima  concessione mineraria sita in
comune di Foligno (Perugia);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore
di  sanita'  espresso  nella seduta del 22 novembre 2000: "favorevole
affinche'  la ditta Massenzi Evelino possa continuare l'utilizzazione
dell'acqua   minerale   Sassovivo   di   Foligno  (Perugia)  ai  fini
dell'imbottigliamento  e  della  vendita  riportando  in etichetta la
seguente  dicitura:  "puo'  avere  effetti  diuretici  .  Per  quanto
riguarda  l'effetto  uricurico rileva che nella relazione clinica non
esistono  dati  valutabili.  Pertanto  la  dicitura  "puo' facilitare
l'eliminazione  urinaria  dell'acido  urico  potra' essere confermata
solo  a  seguito  della  presentazione di una documentazione valida a
dimostrare tale prerogativa";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   confermato  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale
"Sassovivo"  che  sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita
in comune di Foligno (Perugia).