Art. 3.
  1.  I  comuni  trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo
2001  il certificato di cui all'art. 2 alle prefetture competenti per
territorio,   le   quali   provvedono   ad  inoltrarli  al  Ministero
dell'interno,   Direzione   generale  dell'amministrazione  civile  -
Direzione  centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari,
entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2001
                                       Il direttore generale: Morcone