Art. 3. 1. I comuni trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 il certificato di cui all'art. 2 alle prefetture competenti per territorio, le quali provvedono ad inoltrarli al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2001 Il direttore generale: Morcone