IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto datato 24 maggio 2000, con il quale e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila), per effetto della decadenza del signor Mario Frigioni dalla carica di sindaco conseguente alla ineleggibilita' dichiarata con sentenza emessa dal tribunale di Avezzano in data 22 settembre 1999, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 14 marzo 2000; Visto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15270/00 in data 6 novembre 2000, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilita' del sig. Frigioni alla carica di sindaco del comune sopraindicato; Ritenuto, pertanto, che e' venuto meno il presupposto di legge in base al quale e' stato disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila); Visto che, ai sensi della normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi; Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati dalla legge, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente detreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il proprio decreto adottato in data 24 maggio 2000 e' revocato.