IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  proprio  decreto  datato 24 maggio 2000, con il quale e'
stato  disposto  lo  scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio
(L'Aquila),  per  effetto  della  decadenza del signor Mario Frigioni
dalla  carica  di sindaco conseguente alla ineleggibilita' dichiarata
con  sentenza  emessa  dal tribunale di Avezzano in data 22 settembre
1999,  confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 14 marzo
2000;
  Visto  che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15270/00 in data
6  novembre  2000,  in  riforma  della  sentenza  di  primo grado, ha
dichiarato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilita' del
sig. Frigioni alla carica di sindaco del comune sopraindicato;
  Ritenuto,  pertanto,  che e' venuto meno il presupposto di legge in
base  al  quale  e'  stato  disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 1,
lettera  b),  n.  1,  della  legge  8  giugno 1990,  n. 142, al tempo
vigente,   lo   scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Ortucchio
(L'Aquila);
  Visto che, ai sensi della normativa vigente, il consiglio rimane in
carica sino all'elezione dei nuovi organi;
  Considerato  che,  a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate
da  otto  consiglieri  su  dodici  assegnati  dalla  legge,  con atti
separati  contemporaneamente  presentati al protocollo dell'ente, non
puo'  essere  assicurato  il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
  Visto   l'art.  141,  comma  1,  lettera  b),  n.  3,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  la  cui relazione e'
allegata al presente detreto e ne costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il proprio decreto adottato in data 24 maggio 2000 e' revocato.