Art. 2.
  1.   Per   ottenere   il   riconoscimento  di  cui  all'art.  1  le
Organizzazioni  nazionali  dei  frantoiani  oleari  dovranno  avere i
seguenti requisiti:
    a) rappresentare un numero minimo di soci pari a 1.500 imprese di
frangitura in attivita';
    b) rappresentare  una  quantita' pari ad almeno cinque milioni di
quintali come media quadriennale;
    c) possedere  una  rappresentanza territoriale a livello di forme
associate su almeno cinque regioni amministrative;
    d) prevedere nel loro statuto un vincolo triennale di adesione da
parte dei soci.