Art. 2. 1. Per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 1 le Organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari dovranno avere i seguenti requisiti: a) rappresentare un numero minimo di soci pari a 1.500 imprese di frangitura in attivita'; b) rappresentare una quantita' pari ad almeno cinque milioni di quintali come media quadriennale; c) possedere una rappresentanza territoriale a livello di forme associate su almeno cinque regioni amministrative; d) prevedere nel loro statuto un vincolo triennale di adesione da parte dei soci.