IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
22 gennaio  2001  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a  lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti   i   propri   decreti   in  data  22 settembre,  21 ottobre,
21 dicembre  2000,  con  i  quali e' stata disposta l'emissione delle
prime   sei  tranches  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  al
portatore, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
settima  tranche  dei certificati di credito del Tesoro al portatore,
con  godimento  1o  agosto  2000  e  scadenza  1o agosto  2007,  fino
all'importo  massimo  di  nominali  2.000  milioni di euro, di cui al
decreto  ministeriale  del  22 settembre 2000, citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  La  provvigione  di  collocamento  di  cui  all'art. 8 del suddetto
decreto  ministeriale del 22 settembre 2000 e' stabilita nella misura
dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto.
  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e  la  Monte  Titoli  S.p.a.,  -  in forza dell'art. 4 del
decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale
nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra'
riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito
in titoli in essere presso la predetta societa'.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal  citato  decreto  ministeriale 22 settembre
2000.
  La  prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di
scadenza  1o febbraio  2001, non verra' corrisposta, dal momento che,
alla data del regolamento dei titoli, sara' gia' scaduta.