IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 22 settembre, 21 ottobre, 21 dicembre 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi. La provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del suddetto decreto ministeriale del 22 settembre 2000 e' stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 2000. La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di scadenza 1o febbraio 2001, non verra' corrisposta, dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sara' gia' scaduta.