Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1
del  precedente  art.  1,  dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita'   indicate  negli  articoli  9  e  10  del  citato  decreto
ministeriale  del  22 settembre  2000,  entro  le  ore  11 del giorno
30 gennaio 2001.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 settembre
2000. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.