Art. 2.
  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato
con il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, citato nelle premesse.
  2.  Fermo  restando  il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP
"Riso  nano  vialone  veronese",  registrata  con regolamento (CE) n.
1263/96  della  Commissione  del  1o  luglio  1996,  di accedere alla
certificazione  di  conformita' alla disciplina di produzione da esso
prevista,  la  certificazione  di conformita' rilasciata dal predetto
organismo  privato  ai  sensi  del  primo  comma dovra' contenere gli
estremi del presente decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta
"Riso  nano  vialone  veronese"  ricade sui soggetti che si avvalgono
della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.