Art. 2. 1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, citato nelle premesse. 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP "Riso nano vialone veronese", registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1o luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.