Art. 3.
  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere
a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 febbraio 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio