Art. 2. 1. Per gli importi fino a tre milioni di lire, comprensivi di interessi, il dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per riscuotere il rimborso in contanti. 2. In caso di mancata riscossione entro sei mesi dalla data indicata nella predetta comunicazione, il dipartimento delle entrate notifica al contribuente un invito a presentarsi presso i propri uffici.