Art. 2.
  1.  Per  gli  importi  fino  a  tre milioni di lire, comprensivi di
interessi,  il  dipartimento  delle entrate invia al contribuente una
comunicazione  contenente  l'invito  a  presentarsi presso un'agenzia
postale per riscuotere il rimborso in contanti.
  2.  In  caso  di  mancata  riscossione  entro  sei  mesi dalla data
indicata  nella predetta comunicazione, il dipartimento delle entrate
notifica  al  contribuente  un  invito  a presentarsi presso i propri
uffici.