Art. 4.
  1.  Nel  caso  di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente
decreto,  si  applica  l'art.  8,  commi  primo, secondo e terzo, del
decreto  12 novembre  1996  del  Ministro  delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro del tesoro, e la Banca d'Italia, servizio di
tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma - Tuscolano, sulla
base  degli  elenchi  informatici  trasmessi  dal  dipartimento delle
entrate, effettua un bonifico per ciascun contribuente a favore della
banca  detentrice  del  relativo conto corrente, che procede ai sensi
dei commi quarto e quinto dell'art. 8 del citato decreto ministeriale
del 12 novembre 1996.
  2.  Qualora  le banche accertino l'impossibilita' di accreditare le
somme nei conti correnti dei beneficiari, per cessazione del rapporto
di  conto  o  per  qualsiasi  altro  motivo,  le stesse sono tenute a
riversarle,  entro  il  termine  di  quaranta  giorni,  alla predetta
sezione   di  tesoreria  di  Roma  Tuscolano,  che  emette  quietanza
d'entrata con imputazione alla competente unita' previsionale di base
e la trasmette al Dipartimento delle entrate.