Art. 4. 1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, si applica l'art. 8, commi primo, secondo e terzo, del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, e la Banca d'Italia, servizio di tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma - Tuscolano, sulla base degli elenchi informatici trasmessi dal dipartimento delle entrate, effettua un bonifico per ciascun contribuente a favore della banca detentrice del relativo conto corrente, che procede ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 8 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996. 2. Qualora le banche accertino l'impossibilita' di accreditare le somme nei conti correnti dei beneficiari, per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo, le stesse sono tenute a riversarle, entro il termine di quaranta giorni, alla predetta sezione di tesoreria di Roma Tuscolano, che emette quietanza d'entrata con imputazione alla competente unita' previsionale di base e la trasmette al Dipartimento delle entrate.