Art. 5. 1. In ipotesi di mancata effettuazione della scelta prevista dall'art. 3 entro due mesi dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma 1, il rimborso e' erogato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, ovvero con ordinativo di pagamento.