Art. 5.
  1.  In  ipotesi  di  mancata  effettuazione  della  scelta prevista
dall'art. 3 entro due mesi dalla data indicata nella comunicazione di
cui  al comma 1, il rimborso e' erogato ai sensi degli articoli 3, 4,
5,  6, 7 e 9 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze,
adottato   di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  ovvero  con
ordinativo di pagamento.