Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo  dal 1 luglio 2000 al 31
dicembre  2000,  unita'  di  Piombino (Livorno), per un massimo di 45
unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  12 luglio 2000 con decorrenza 1
luglio 2000.
  Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 gennaio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi