Art. 2.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 1 luglio 2000 al 31
dicembre 2000, unita' di Piombino (Livorno), per un massimo di 45
unita' lavorative.
Istanza aziendale presentata il 12 luglio 2000 con decorrenza 1
luglio 2000.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2001
Il direttore generale: Daddi