IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'art.  7,  comma  8,  della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
recante:  "Disciplina  delle  campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";
  Visto  l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659,
concernente:  "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
195,   sul  contributo  dello  Stato  al  finanziamento  dei  partiti
politici";
  Visto il proprio decreto emanato in data 26 febbraio 1998;
  Visto  l'art.  7,  commi  1,  4 e 6, della citata legge 10 dicembre
1993, n. 515;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli
indici  dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998
e all'indicazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali  quale  indicatore piu' vicino, per natura e contenuto, a
quello sospeso;
  Vista,  altresi', la successiva comunicazione del medesimo Istituto
nazionale di statistica in data 20 febbraio 2001 relativa agli indici
dei  prezzi  alla  produzione  dei  prodotti industriali per gli anni
1998-2000;
  Considerato  che  la  variazione  degli  indici  da  ultimo citati,
relativamente al periodo sopraindicato, e' pari a 5,8%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La  somma  indicata  all'art.  4,  terzo  comma,  della  legge
18 novembre  1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 2000,
sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali, da L. 12.104.415,144 a L. 12.806.471,222.