Art. 2.
  1.  Le  cifre  indicate  all'art.  7, comma 1, primo periodo, della
legge   10 dicembre  1993,  n.  515,  sono  ulteriormente  rivalutate
all'anno  2000,  sulla  base  degli  indici  ISTAT  dei  prezzi  alla
produzione     dei     prodottiindustriali,    rispettivamente,    da
L. 95.169.848,800  a  L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861,
da L. 11,896 a L. 12,585.
  2.  L'importo  previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della
legge  10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno
2000,  sulla  base  degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei
prodotti industriali, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007.
  3.  L'importo  previsto  dall'art. 7, comma 6, terzo periodo, della
legge  10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno
2000,  sulla  base  degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei
prodotti industriali, da L. 11.896.231,100 a L. 12.586.212,503.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 febbraio 2001
                                                  Il Ministro: Bianco