Art. 2. 1. Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodottiindustriali, rispettivamente, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585. 2. L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007. 3. L'importo previsto dall'art. 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 11.896.231,100 a L. 12.586.212,503. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2001 Il Ministro: Bianco