Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta dell'8 marzo 2001 e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 28 febbraio 2001. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352. ART. 1. 1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "ART. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".