Art. 3.
                       Documento di trasporto
  1.  In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di
trasporto  deve  essere  completato  con l'indicazione delle stazioni
ferroviarie  di  carico  e scarico relative al percorso ferroviario o
dei  porti  fluviali  di imbarco o di sbarco relativi al percorso per
via  navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi
al   percorso   marittimo.   Tali   menzioni  vengono  apposte  prima
dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un
timbro  delle  amministrazioni  ferroviarie o portuali nelle stazioni
ferroviarie  o  nei  porti  fluviali  o marittimi di cui trattasi, al
termine  della  parte  di  trasporto effettuata per ferrovia, per via
navigabile o per mare.
  2.   Quando  un  rimorchio  o  un  semirimorchio,  appartenente  ad
un'impresa che esegue trasporti per conto proprio, e' trainato su uno
dei  percorsi  terminali  da  un  veicolo  trattore  appartenente  ad
un'impresa  che  esegue  trasporti in conto terzi, il trasporto cosi'
eseguito  e'  esentato  dalla  presentazione  del documento di cui al
comma  1.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  dei  trasporti
terrestri  e'  stabilito  il  modello  di  documento,  comprovante il
percorso  eseguito  o  da eseguire per ferrovia, per via navigabile o
per mare, che deve essre prodotto.