Art. 3. Documento di trasporto 1. In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto deve essere completato con l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico relative al percorso ferroviario o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo. Tali menzioni vengono apposte prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare. 2. Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un'impresa che esegue trasporti per conto proprio, e' trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto cosi' eseguito e' esentato dalla presentazione del documento di cui al comma 1. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e' stabilito il modello di documento, comprovante il percorso eseguito o da eseguire per ferrovia, per via navigabile o per mare, che deve essre prodotto.