Art. 4.
                    Tragitti iniziali e terminali
  1.  I  vettori  stradali  stabiliti  in uno degli Stati dell'Unione
europea  o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, e che
possiedono  i requisiti per l'accesso alla attivita' e al mercato per
il  trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un
trasporto   combinato   tra  Stati  dell'Unione  europea  o  aderenti
all'accordo   sullo   spazio  economico  europeo,  tragitti  stradali
iniziali   e/o  terminali  che  costituiscono  parte  integrante  del
trasporto  combinato  anche  quando  non  comprendono il varco di una
frontiera.