Art. 4. Tragitti iniziali e terminali 1. I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l'accesso alla attivita' e al mercato per il trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera.