Art. 5.
               Misure a favore del trasporto combinato
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione comunica alla
commissione,  ai  fini della prescritta consultazione, le proposte di
iniziative  adottate  dai  competenti  uffici  ai  sensi  del vigente
ordinamento  e finalizzate alla riduzione o al rimborso - forfettario
o  in  proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia,
entro  i  limiti,  alle condizioni e secondo le modalita' che saranno
stabilite  -  delle  tasse  automobilistiche di cui all'art. 61 della
legge  21 novembre  2000,  n.  342,  applicabili  agli  autocarri, ai
trattori stradali, ai rimorchi ed ai semirimorchi immatricolati nello
Stato, sempreche' utilizzati in trasporto combinato.
  2. Le riduzioni o i rimborsi di cui al comma 1, sono concessi sulla
base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno dello Stato.