Art. 5. Misure a favore del trasporto combinato 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione, ai fini della prescritta consultazione, le proposte di iniziative adottate dai competenti uffici ai sensi del vigente ordinamento e finalizzate alla riduzione o al rimborso - forfettario o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia, entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalita' che saranno stabilite - delle tasse automobilistiche di cui all'art. 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, applicabili agli autocarri, ai trattori stradali, ai rimorchi ed ai semirimorchi immatricolati nello Stato, sempreche' utilizzati in trasporto combinato. 2. Le riduzioni o i rimborsi di cui al comma 1, sono concessi sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno dello Stato.