Art. 7. Trasporto combinato in conto proprio 1. Qualora, nel quadro di un trasporto combinato, l'impresa mittente effettui il tragitto stradale iniziale per conto proprio ai sensi della prima direttiva del consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada, l'impresa destinataria della merce trasportata puo' effettuare per conto proprio, in deroga alla definizione stabilita dalla succitata direttiva, il tragitto stradale terminale per portare a destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore che le appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla direttiva 84/647/CEE del consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, guidato da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio e' immatricolato a nome dell'impresa mittente o noleggiato da quest'ultima. 2. Il tragitto stradale iniziale di un trasporto combinato effettuato dall'impresa mittente utilizzando un veicolo trattore che le appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla direttiva 84/647/CEE, guidato da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio e' immatricolato a nome dell'impresa destinataria della merce o noleggiato da quest'ultima, e' parimenti considerato, in deroga alla direttiva del 23 luglio 1962, un'operazione di trasporto per conto proprio, qualora il tragitto stradale terminale sia effettuato per conto proprio dall'impresa destinataria conformemente a quest'ultima direttiva. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2001 p. Il Ministro: Angelini