Art. 7.
                Trasporto combinato in conto proprio
  1.  Qualora,  nel  quadro  di  un  trasporto  combinato,  l'impresa
mittente  effettui il tragitto stradale iniziale per conto proprio ai
sensi  della  prima  direttiva  del  consiglio,  del  23 luglio 1962,
relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci
su  strada,  l'impresa  destinataria  della  merce  trasportata  puo'
effettuare  per  conto  proprio, in deroga alla definizione stabilita
dalla succitata direttiva, il tragitto stradale terminale per portare
a  destinazione  la  merce,  utilizzando  un  veicolo trattore che le
appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla
direttiva  84/647/CEE  del  consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa
all'utilizzazione  dei  veicoli  noleggiati  senza  conducente per il
trasporto  di  merci su strada, guidato da suoi dipendenti, mentre il
rimorchio  o  il  semirimorchio  e' immatricolato a nome dell'impresa
mittente o noleggiato da quest'ultima.
  2.   Il  tragitto  stradale  iniziale  di  un  trasporto  combinato
effettuato  dall'impresa mittente utilizzando un veicolo trattore che
le  appartiene  o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente
alla  direttiva  84/647/CEE,  guidato  da  suoi dipendenti, mentre il
rimorchio  o  il  semirimorchio  e' immatricolato a nome dell'impresa
destinataria  della  merce o noleggiato da quest'ultima, e' parimenti
considerato,   in   deroga   alla   direttiva   del  23 luglio  1962,
un'operazione  di  trasporto  per  conto proprio, qualora il tragitto
stradale  terminale  sia  effettuato  per  conto proprio dall'impresa
destinataria conformemente a quest'ultima direttiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2001
                                             p. Il Ministro: Angelini