Art. 1-bis. Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o liquidazione di tributi comunali e locali 1. (( Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi comunali e locali, con riferimento alle disposizioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), di imposta comunale sugli immobili (ICI), di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP), e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) contenute, rispettivamente, nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e nei capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, notificati dalle amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, puo' essere proposto entro il termine del 30 giugno 2001.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413): "1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti: a) - g) (omissis); h) i tributi comunali e locali. - Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, reca: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, reca: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - I capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), recano, rispettivamente, "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".