Art. 2-ter.
               Societa' per azioni con partecipazione
                     minoritaria di enti locali
  1.  ((  All'articolo  116,  comma 1, primo periodo, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, le parole: "anche in deroga a
disposizioni  di  legge  specifiche"  sono sostituite dalle seguenti:
"anche  in  deroga  ai  vincoli  derivanti  da  disposizioni di legge
specifiche". ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 116, comma 1, della
          legge  18 agosto  2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note
          all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
              "1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi
          pubblici  e  per la realizzazione delle opere necessarie al
          corretto   svolgimento   del   servizio,   nonche'  per  la
          realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
          pubblico,   che  non  rientrino,  ai  sensi  della  vigente
          legislazione   statale   e   regionale,   nelle  competenze
          istituzionali  di  altri enti, costituire apposite societa'
          per    azioni    senza    il   vincolo   della   proprieta'
          pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti
          da  disposizioni  di legge specifiche. Gli enti interessati
          provvedono  alla  scelta  dei  soci privati e all'eventuale
          collocazione  dei titoli azionari sul mercato con procedure
          di  evidenza  pubblica.  L'atto  costitutivo delle societa'
          deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno
          o  piu'  amministratori  e  sindaci.  Nel  caso  di servizi
          pubblici   locali   una  quota  delle  azioni  puo'  essere
          destinata  all'azionariato  diffuso  e  resta  comunque sul
          mercato".