IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
demanda  al  CIPE la fissazione dei criteri per la determinazione del
prezzo dei farmaci di cui al regolamento CEE n. 2309/1993;
  Visto  l'art.  85,  comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  stabilisce  che  le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati
in Italia secondo la procedura di mutua riconoscimento;
  Vista  la  propria  delibera  n. 5 del 30 gennaio 1997, che fissa i
criteri e le procedure per la negoziazione del prezzo dei farmaci tra
pubblica amministrazione ed aziende produttrici;
  Vista  la propria delibera n. 70 del 21 aprile 1999, che istituisce
un    comitato   per   la   valutazione   degli   effetti   derivanti
dall'applicazione  del  sistema  della  negoziazione  dei  prezzi dei
farmaci;
  Considerato   che  un'approfondita  analisi  dei  risultati  finora
ottenuti  e  dei  problemi  insorti  nella  fase di negoziazione gia'
sperimentata  permette  la  definizione piu' puntuale dei criteri del
processo  negoziale  rispetto  a  quanto disposto dalla delibera CIPE
30 gennaio 1997;
  Considerato   altresi'   che   l'estensione   della   procedura  di
negoziazione  anche  ai  prodotti  di mutuo riconoscimento nonche' il
progressivo   aumento   delle   specialita'  autorizzate  secondo  le
procedure non nazionali rende necessario meglio precisare l'ambito di
applicazione ed introdurre specifici criteri di contrattazione;
  Ritenuta    necessaria    una maggiore    standardizzazione   della
documentazione fornita dalle imprese a sostegno della valutazione sui
prezzi nonche' sui tempi e modi delle procedure negoziali;
  Ritenuto  indispensabile  monitorare  l'attuazione  delle  clausole
contrattuali, disciplinandone i casi di inottemperanza;
  Ritenuto   opportuno   per   una  piu'  chiara  lettura,  procedere
all'integrale sostituzione della precedente delibera n. 5/1997;
                              Delibera:
  1.  La presente deliberazione sostituisce integralmente la delibera
n. 5 del 30 gennaio 1997.
  2. Ambito di applicazione.
  Le  disposizioni  contenute nella presente delibera si applicano ai
medicinali   autorizzati   all'immissione  in  commercio  secondo  le
procedure centralizzate e di mutuo riconoscimento.
  Esse  riguardano  la contrattazione del prezzo di medicinali idonei
all'inclusione  nella  lista dei medicinali rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale.
  3. Criteri per la richiesta di contrattazione.
  L'Azienda  dovra' supportare la propria richiesta di prezzo con una
documentazione dalla quale si evinca:
  3.1.  Un  rapporto costo-efficacia favorevole in una delle seguenti
situazioni:
    3.1.1  il nuovo medicinale si dimostra utile per la prevenzione o
il  trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei
quali non esiste alcuna terapia efficace;
    3.1.2  il nuovo medicinale si dimostra utile per la prevenzione o
il  trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei
quali   i   medicinali   gia'  disponibili  forniscono  una  risposta
inadeguata;
    3.1.3  il  nuovo medicinale ha un rapporto rischio/beneficio piu'
favorevole  rispetto  a medicinali gia' disponibili in Prontuario per
la stessa indicazione.
  3.2.  Ovvero  altri elementi di interesse per il Servizio sanitario
nazionale opportunamente quantificati qualora:
    3.2.1  il  nuovo medicinale non presenti una superiorita' clinica
significativa rispetto a prodotti gia' disponibili;
    3.2.2  sia  quantomeno  ugualmente  efficace  e  sicuro  di altri
prodotti gia' disponibili.
  3.3. In ogni caso dovranno essere forniti altri elementi relativi:
    3.3.1   al   prodotto   oggetto   della  contrattazione  se  gia'
commercializzato  in  altri  paesi  (prezzi,  consumi,  condizioni di
rimborsabilita', ecc);.
    3.3.2 alla classe terapeutica di appartenenza;
    3.3.3   alle   quote   di   mercato  acquisibili  nei  successivi
ventiquattro mesi nello specifico segmento di mercato;
    3.3.4  alle  variazioni  di  spesa  prevedibili  per  il Servizio
sanitario nazionale nelle distinte componenti;
    3.3.5  ad  ogni altra informazione che possa risultare utile alle
parti.
  4. Obblighi e prerogative dell'amministrazione.
  Nel  caso  in  cui  il  farmaco  dimostri  una  superiore efficacia
rispetto a prodotti che si collocano nella medesima area terapeutica,
l'amministrazione,  in  fase  di  contrattazione  del  prezzo, dovra'
tenere conto, sulla base dei presumibili dati di consumo, anche della
spesa  per  l'assistenza farmaceutica riconosciuta in fase di riparto
dei   fondi   destinati   al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale.
  Per  i prodotti di efficacia equivalente a quella dei prodotti gia'
presenti  sul  mercato,  la  previsione  di  spesa  per  il  Servizio
sanitario  nazionale derivante dai prezzi contrattati ponderati con i
presumibili  dati di consumo, dovra' essere compatibile, tenuto conto
dell'effetto  di sostituzione sul mercato, con il trend storico della
classe  terapeutica  di appartenenza integrato dagli effetti di stime
e/o previsioni epidemiologiche.
  Per  i  prodotti utilizzati nel trattamento di una patologia per la
quale   non  esiste  ancora  una  risposta  terapeutica,  sara'  cura
dell'Osservatorio  Nazionale  sull'impiego  dei  medicinali informare
trimestralmente  la CUF dell'andamento della spesa per tale categoria
di  farmaci  al fine di predisporre opportune misure di compensazione
della nuova spesa nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.
  Nel  caso  in  cui  sia  gia'  disponibile un prezzo medio europeo,
l'amministrazione puo' tendenzialmente tenerne conto.
  L'Amministrazione  puo'  proporre,  ai  fini del contenimento della
spesa  e  nel  rispetto  delle  regole  di  una corretta concorrenza,
riduzioni  dei  prezzi  di  altri  prodotti  del listino dell'azienda
ammessi  a  rimborso  ed  il  cui  prezzo  non  sia  stato oggetto di
contrattazione.
  5. Iter procedurale.
  Per  accedere  alla  contrattazione  l'azienda interessata presenta
apposita  domanda al Ministero della sanita' corredata dal dossier di
cui all'allegato 1.
  La  CUF  dichiara  aperta  la  procedura negoziale e da' mandato al
gruppo  di  lavoro  di  cui al successivo punto 8. di procedere. alla
contrattazione del prezzo con l'azienda interessata.
  La  procedura  si  conclude di norma nei successivi novanta giorni;
essa  puo'  essere  interrotta una sola volta in caso di richiesta di
ulteriori  elementi  istruttori  e  puo'  essere sospesa su richiesta
dell'azienda,  la  quale e' informata dell'avvio della procedura, dei
tempi  e  modi  del  contraddittorio  nonche'  delle condizioni sulla
rimborsabilita' e dispensazione del prodotto.
  6. Definizione del prezzo contrattato.
  Nel  processo negoziale le parti rappresentate dall'azienda e dalla
amministrazione  dovranno,  ai  fini  della  definizione  del prezzo,
corredare le proprie proposte con adeguate valutazioni economiche del
prodotto   e   del   contesto   industriale   (con  riferimento  agli
investimenti  in produzione, ricerca e sviluppo e alle esportazioni),
di  mercato  e  di  concorrenza  nel  quale  il  medesimo prodotto si
colloca.
  La  procedura negoziale si conclude in caso di accordo tra le parti
con  la fissazione di un prezzo sulla base degli elementi indicati ai
punti  3. e 4., nonche' a quelli del presente punto ed in particolare
a una o piu' delle seguenti condizioni legate:
    ai volumi di vendita;
    alla  disponibilita'  del  prodotto  per  il  Servizio  sanitario
nazionale;
    agli  sconti  per  le  forniture  agli  ospedali e alle strutture
sanitarie pubbliche;
    ai volumi e ai prezzi di altri medicinali della stessa impresa.
  In sede di definizione contrattuale:
    a) potra'  essere  definita una relazione funzionale tra prezzo e
intervalli di variazione dei volumi di vendita;
    b) dovra'  essere previsto l'obbligo di monitorare annualmente le
vendite  e  il fatturato e segnalare eventuali difformita' rispetto a
quanto precedentemente definito;
    c) dovranno  essere  espressamente  disciplinati i casi in cui il
verificarsi  di  scostamenti  negli  elementi presi a riferimento nel
processo negoziale comporta la riapertura, anche prima della prevista
scadenza,   della   contrattazione,   che   in  tale  ipotesi  potra'
concludersi in uno o piu' dei seguenti modi:
      ridefinizione   del  prezzo  e  degli  elementi  negoziali  del
prodotto;
      compensazione dell'eccedenza qualora espressamente prevista;
      esclusione dalla rimborsabilita'.
  Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo, il prodotto
verra'  classificato  nella fascia C di cui al comma 10, dell'art. 8,
della legge del 24 dicembre 1993, n. 537.
  La  CUF  attraverso il Bollettino del Ministero della sanita' o con
altre  idonee  modalita',  comunica  alle  ASL  alle  associazioni di
categoria  ed  agli  ospedali  pubblici,  le  motivazioni del mancato
accordo   includendo   eventuali   dichiarazioni   formali  da  parte
dell'azienda interessata.
  Il  prezzo  contrattato  rappresenta  per  gli ospedali e le ASL il
prezzo  massimo  di cessione al Servizio sanitario nazionale. Su tale
prezzo essi devono, in applicazione di proprie procedure, contrattare
gli sconti commerciali.
  Relativamente  al  segmento  di  mercato che transita attraverso il
canale  della distribuzione intermedia e finale, al prezzo ex-fabrica
contrattato   vanno  aggiunte,  per  la  definizione  del  prezzo  al
pubblico, l'IVA e le quote di spettanza per la distribuzione, come da
schema   allegato   (2)   che  fa  parte  integrante  della  presente
deliberazione.
  Il  Servizio  sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione
alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto la quota
gia' definita dalla normativa vigente.
  7. Durata del contratto e rinnovazione
  Il prezzo definito al termine della procedura negoziale come prezzo
ex fabrica, e' valido per un periodo di ventiquattro mesi fatte salve
le diverse clausole contrattuali.
  Qualora  sopravvengano modifiche delle indicazioni terapeutiche e/o
della  posologia,  tali da far prevedere un incremento del livello di
utilizzazione  del  farmaco,  ciascuna  delle  parti puo' riaprire la
procedura negoziale anche prima della scadenza del periodo previsto.
  Il  contratto  si  rinnova  per  ulteriori  ventiquattro  mesi alle
medesime  condizioni  qualora  una  delle  parti non faccia pervenire
all'altra  almeno  novanta  giorni  prima della scadenza naturale del
contratto, una proposta di modifica delle condizioni.
  L'Amministrazione  apre  il processo negoziale secondo le modalita'
gia'  previste  al  punto  5.  della  presente  delibera  e fino alla
conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente.
  8. Gruppo di lavoro istruttorio.
  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' e' istituito un apposito
gruppo  di  lavoro  a  supporto  della commissione unica del farmaco,
presieduto  dal  direttore  del  Dipartimento  per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', o da un
suo  supplente,  e  composto  da  funzionari ed esperti designati dai
Ministeri   del   tesoro,   bilancio   e   programmazione  economica,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, della sanita' e
della Conferenza Stato-regioni; l'Osservatorio nazionale sull'impiego
dei  medicinali  e l'Ufficio sorveglianza farmaci del CIPE assicurano
adeguata   assistenza  tecnica  al  gruppo,  fornendo  le  necessarie
informazioni  sul  mercato  interno,  sui  prezzi  esteri,  sui  dati
macroeconomici  di settore ed operando il monitoraggio sull'attivita'
negoziale.
  Un  membro  della  commissione  unica  del farmaco, designato dalla
stessa,  partecipa  alle riunioni del gruppo di lavoro con il compito
di   raccordare   la   attivita'  istruttoria  del  gruppo  a  quella
decisionale della commissione.
  Nella  prima  riunione  il  gruppo  di  lavoro  approva  il proprio
regolamento    interno,   nonche'   predispone   le   modalita'   per
l'informatizzazione del dossier tecnico compilato dalle aziende.
  Il   gruppo   di   lavoro  puo'  disporre  l'audizione  di  aziende
controinteressate.
  Al  termine della istruttoria il gruppo di lavoro invia alla CUF le
proprie  considerazioni sulla negoziazione e sulla eventuale proposta
di prezzo concordata con l'azienda.
  La  CUF puo' avanzare al gruppo di lavoro una motivata richiesta di
riesame dell'accordo.
    Roma, 1o febbraio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 14 marzo 2001
Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2  Tesoro, bilancio e
programmazione economica, foglio n. 147