IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al CIPE la fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo dei farmaci di cui al regolamento CEE n. 2309/1993; Visto l'art. 85, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutua riconoscimento; Vista la propria delibera n. 5 del 30 gennaio 1997, che fissa i criteri e le procedure per la negoziazione del prezzo dei farmaci tra pubblica amministrazione ed aziende produttrici; Vista la propria delibera n. 70 del 21 aprile 1999, che istituisce un comitato per la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del sistema della negoziazione dei prezzi dei farmaci; Considerato che un'approfondita analisi dei risultati finora ottenuti e dei problemi insorti nella fase di negoziazione gia' sperimentata permette la definizione piu' puntuale dei criteri del processo negoziale rispetto a quanto disposto dalla delibera CIPE 30 gennaio 1997; Considerato altresi' che l'estensione della procedura di negoziazione anche ai prodotti di mutuo riconoscimento nonche' il progressivo aumento delle specialita' autorizzate secondo le procedure non nazionali rende necessario meglio precisare l'ambito di applicazione ed introdurre specifici criteri di contrattazione; Ritenuta necessaria una maggiore standardizzazione della documentazione fornita dalle imprese a sostegno della valutazione sui prezzi nonche' sui tempi e modi delle procedure negoziali; Ritenuto indispensabile monitorare l'attuazione delle clausole contrattuali, disciplinandone i casi di inottemperanza; Ritenuto opportuno per una piu' chiara lettura, procedere all'integrale sostituzione della precedente delibera n. 5/1997; Delibera: 1. La presente deliberazione sostituisce integralmente la delibera n. 5 del 30 gennaio 1997. 2. Ambito di applicazione. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano ai medicinali autorizzati all'immissione in commercio secondo le procedure centralizzate e di mutuo riconoscimento. Esse riguardano la contrattazione del prezzo di medicinali idonei all'inclusione nella lista dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. 3. Criteri per la richiesta di contrattazione. L'Azienda dovra' supportare la propria richiesta di prezzo con una documentazione dalla quale si evinca: 3.1. Un rapporto costo-efficacia favorevole in una delle seguenti situazioni: 3.1.1 il nuovo medicinale si dimostra utile per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali non esiste alcuna terapia efficace; 3.1.2 il nuovo medicinale si dimostra utile per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali i medicinali gia' disponibili forniscono una risposta inadeguata; 3.1.3 il nuovo medicinale ha un rapporto rischio/beneficio piu' favorevole rispetto a medicinali gia' disponibili in Prontuario per la stessa indicazione. 3.2. Ovvero altri elementi di interesse per il Servizio sanitario nazionale opportunamente quantificati qualora: 3.2.1 il nuovo medicinale non presenti una superiorita' clinica significativa rispetto a prodotti gia' disponibili; 3.2.2 sia quantomeno ugualmente efficace e sicuro di altri prodotti gia' disponibili. 3.3. In ogni caso dovranno essere forniti altri elementi relativi: 3.3.1 al prodotto oggetto della contrattazione se gia' commercializzato in altri paesi (prezzi, consumi, condizioni di rimborsabilita', ecc);. 3.3.2 alla classe terapeutica di appartenenza; 3.3.3 alle quote di mercato acquisibili nei successivi ventiquattro mesi nello specifico segmento di mercato; 3.3.4 alle variazioni di spesa prevedibili per il Servizio sanitario nazionale nelle distinte componenti; 3.3.5 ad ogni altra informazione che possa risultare utile alle parti. 4. Obblighi e prerogative dell'amministrazione. Nel caso in cui il farmaco dimostri una superiore efficacia rispetto a prodotti che si collocano nella medesima area terapeutica, l'amministrazione, in fase di contrattazione del prezzo, dovra' tenere conto, sulla base dei presumibili dati di consumo, anche della spesa per l'assistenza farmaceutica riconosciuta in fase di riparto dei fondi destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per i prodotti di efficacia equivalente a quella dei prodotti gia' presenti sul mercato, la previsione di spesa per il Servizio sanitario nazionale derivante dai prezzi contrattati ponderati con i presumibili dati di consumo, dovra' essere compatibile, tenuto conto dell'effetto di sostituzione sul mercato, con il trend storico della classe terapeutica di appartenenza integrato dagli effetti di stime e/o previsioni epidemiologiche. Per i prodotti utilizzati nel trattamento di una patologia per la quale non esiste ancora una risposta terapeutica, sara' cura dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali informare trimestralmente la CUF dell'andamento della spesa per tale categoria di farmaci al fine di predisporre opportune misure di compensazione della nuova spesa nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. Nel caso in cui sia gia' disponibile un prezzo medio europeo, l'amministrazione puo' tendenzialmente tenerne conto. L'Amministrazione puo' proporre, ai fini del contenimento della spesa e nel rispetto delle regole di una corretta concorrenza, riduzioni dei prezzi di altri prodotti del listino dell'azienda ammessi a rimborso ed il cui prezzo non sia stato oggetto di contrattazione. 5. Iter procedurale. Per accedere alla contrattazione l'azienda interessata presenta apposita domanda al Ministero della sanita' corredata dal dossier di cui all'allegato 1. La CUF dichiara aperta la procedura negoziale e da' mandato al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 8. di procedere. alla contrattazione del prezzo con l'azienda interessata. La procedura si conclude di norma nei successivi novanta giorni; essa puo' essere interrotta una sola volta in caso di richiesta di ulteriori elementi istruttori e puo' essere sospesa su richiesta dell'azienda, la quale e' informata dell'avvio della procedura, dei tempi e modi del contraddittorio nonche' delle condizioni sulla rimborsabilita' e dispensazione del prodotto. 6. Definizione del prezzo contrattato. Nel processo negoziale le parti rappresentate dall'azienda e dalla amministrazione dovranno, ai fini della definizione del prezzo, corredare le proprie proposte con adeguate valutazioni economiche del prodotto e del contesto industriale (con riferimento agli investimenti in produzione, ricerca e sviluppo e alle esportazioni), di mercato e di concorrenza nel quale il medesimo prodotto si colloca. La procedura negoziale si conclude in caso di accordo tra le parti con la fissazione di un prezzo sulla base degli elementi indicati ai punti 3. e 4., nonche' a quelli del presente punto ed in particolare a una o piu' delle seguenti condizioni legate: ai volumi di vendita; alla disponibilita' del prodotto per il Servizio sanitario nazionale; agli sconti per le forniture agli ospedali e alle strutture sanitarie pubbliche; ai volumi e ai prezzi di altri medicinali della stessa impresa. In sede di definizione contrattuale: a) potra' essere definita una relazione funzionale tra prezzo e intervalli di variazione dei volumi di vendita; b) dovra' essere previsto l'obbligo di monitorare annualmente le vendite e il fatturato e segnalare eventuali difformita' rispetto a quanto precedentemente definito; c) dovranno essere espressamente disciplinati i casi in cui il verificarsi di scostamenti negli elementi presi a riferimento nel processo negoziale comporta la riapertura, anche prima della prevista scadenza, della contrattazione, che in tale ipotesi potra' concludersi in uno o piu' dei seguenti modi: ridefinizione del prezzo e degli elementi negoziali del prodotto; compensazione dell'eccedenza qualora espressamente prevista; esclusione dalla rimborsabilita'. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo, il prodotto verra' classificato nella fascia C di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537. La CUF attraverso il Bollettino del Ministero della sanita' o con altre idonee modalita', comunica alle ASL alle associazioni di categoria ed agli ospedali pubblici, le motivazioni del mancato accordo includendo eventuali dichiarazioni formali da parte dell'azienda interessata. Il prezzo contrattato rappresenta per gli ospedali e le ASL il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale. Su tale prezzo essi devono, in applicazione di proprie procedure, contrattare gli sconti commerciali. Relativamente al segmento di mercato che transita attraverso il canale della distribuzione intermedia e finale, al prezzo ex-fabrica contrattato vanno aggiunte, per la definizione del prezzo al pubblico, l'IVA e le quote di spettanza per la distribuzione, come da schema allegato (2) che fa parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto la quota gia' definita dalla normativa vigente. 7. Durata del contratto e rinnovazione Il prezzo definito al termine della procedura negoziale come prezzo ex fabrica, e' valido per un periodo di ventiquattro mesi fatte salve le diverse clausole contrattuali. Qualora sopravvengano modifiche delle indicazioni terapeutiche e/o della posologia, tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzazione del farmaco, ciascuna delle parti puo' riaprire la procedura negoziale anche prima della scadenza del periodo previsto. Il contratto si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni. L'Amministrazione apre il processo negoziale secondo le modalita' gia' previste al punto 5. della presente delibera e fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. 8. Gruppo di lavoro istruttorio. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituito un apposito gruppo di lavoro a supporto della commissione unica del farmaco, presieduto dal direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', o da un suo supplente, e composto da funzionari ed esperti designati dai Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e della Conferenza Stato-regioni; l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali e l'Ufficio sorveglianza farmaci del CIPE assicurano adeguata assistenza tecnica al gruppo, fornendo le necessarie informazioni sul mercato interno, sui prezzi esteri, sui dati macroeconomici di settore ed operando il monitoraggio sull'attivita' negoziale. Un membro della commissione unica del farmaco, designato dalla stessa, partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro con il compito di raccordare la attivita' istruttoria del gruppo a quella decisionale della commissione. Nella prima riunione il gruppo di lavoro approva il proprio regolamento interno, nonche' predispone le modalita' per l'informatizzazione del dossier tecnico compilato dalle aziende. Il gruppo di lavoro puo' disporre l'audizione di aziende controinteressate. Al termine della istruttoria il gruppo di lavoro invia alla CUF le proprie considerazioni sulla negoziazione e sulla eventuale proposta di prezzo concordata con l'azienda. La CUF puo' avanzare al gruppo di lavoro una motivata richiesta di riesame dell'accordo. Roma, 1o febbraio 2001 Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 14 marzo 2001 Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 147