Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le seguenti denominazioni: a) "decreto legislativo": il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; b) "comitato": il comitato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; c) "comando": il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; d) "comandante": il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.