Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  sensi  del  presente decreto, valgono le definizioni di cui
all'art.  3  del  decreto  legislativo  17 agosto  1999, n. 334, e le
seguenti denominazioni:
    a) "decreto  legislativo": il decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334;
    b) "comitato":  il  comitato  di  cui  all'art.  19  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
    c) "comando":   il  comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco
competente per territorio;
    d) "comandante":  il  comandante provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.