Art. 3.
Nulla  osta  di fattibilita', parere tecnico conclusivo e certificato
                       di prevenzione incendi
  1.  Il  nulla  osta  di fattibilita' e il parere tecnico conclusivo
rilasciati  dal  comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto
legislativo  comprendono, ai fini della prevenzione incendi, il nulla
osta  di  fattibilita'  e  il  parere  sul progetto particolareggiato
previsti  dal  decreto  del  Ministero  dell'interno 2 agosto 1984, e
successive modifiche, e integrazioni.
  2.  La  documentazione  presentata  dal  gestore  in attuazione dei
disposti   dell'art.   8   (rapporto   di   sicurezza  preliminare  e
definitivo),  art.  10  (modifiche  di  uno  stabilimento)  e art. 21
(procedura  per la valutazione del rapporto di sicurezza) del decreto
legislativo,  specificatamente  integrata  ai  fini  della  sicurezza
antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il
rilascio  del  certificato  di prevenzione incendi di cui all'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.