Art. 3. Nulla osta di fattibilita', parere tecnico conclusivo e certificato di prevenzione incendi 1. Il nulla osta di fattibilita' e il parere tecnico conclusivo rilasciati dal comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo comprendono, ai fini della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilita' e il parere sul progetto particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modifiche, e integrazioni. 2. La documentazione presentata dal gestore in attuazione dei disposti dell'art. 8 (rapporto di sicurezza preliminare e definitivo), art. 10 (modifiche di uno stabilimento) e art. 21 (procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza) del decreto legislativo, specificatamente integrata ai fini della sicurezza antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.