Art. 4.
           Rilascio del certificato di prevenzione incendi
  1.  Il  responsabile  dell'attivita' di cui all'art. 15 del decreto
del  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con
il  gestore  di  cui  all'art.  3,  comma1,  lettera  d)  del decreto
legislativo.
  2.  Il  certificato di prevenzione incendi, che per le attivita' in
argomento  ha  validita' quinquennale, viene rilasciato a conclusione
del  procedimento  di  valutazione  del  rapporto di sicurezza di cui
all'art.  21  del decreto legislativo con le modalita' amministrative
indicate nel successivo art. 9.
  3.  Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o
della  modifica  comportante  aggravio  del  preesistente  livello di
rischio  ai  sensi  del  decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto
2000,  compresi  quelli eventualmente prescritti dal comitato in fase
istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accertamento
sopralluogo  finalizzata  al  rilascio del certificato di prevenzione
incendi.
  4.  Entro  quarantacinque  giorni dall'istanza di cui al precedente
comma  3,  viene  effettuato  il  sopralluogo  da  parte  di apposita
commissione  nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti
compreso il comandante o suo delegato.
  5.   Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione,  da  parte  del
comitato,  del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia
il certificato di prevenzione incendi.
  6.  Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi,
la perizia giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma
3,  del decreto legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta
nelle  forme  della autocertificazione con le modalita' e gli effetti
della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, attestante
l'osservanza   della   normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza
antincendi   e  corredata  dalle  relative  certificazioni,  consente
l'esercizio dell'attivita' anche ai fini della prevenzione incendi.