Art. 4. Rilascio del certificato di prevenzione incendi 1. Il responsabile dell'attivita' di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con il gestore di cui all'art. 3, comma1, lettera d) del decreto legislativo. 2. Il certificato di prevenzione incendi, che per le attivita' in argomento ha validita' quinquennale, viene rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del decreto legislativo con le modalita' amministrative indicate nel successivo art. 9. 3. Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o della modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000, compresi quelli eventualmente prescritti dal comitato in fase istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi. 4. Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al precedente comma 3, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo delegato. 5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. 6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la perizia giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta nelle forme della autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, attestante l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza antincendi e corredata dalle relative certificazioni, consente l'esercizio dell'attivita' anche ai fini della prevenzione incendi.